Regolamento del Consiglio di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 21/01/2020

 

In vigore dal: 05/02/2020

 

Premessa

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è l’organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti che elabora ed adotta gli indirizzi generali dell’Istituto. Esso elegge nel suo seno una giunta esecutiva (GE).

 La costituzione del CdI é disposta dall’art.8 del D. Lgs. 297/94;

 le competenze del CdI e della GE sono stabilite dagli articoli 10, 276 e segg., 571 c. 4 del T.U. D.L. 297/94, , dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.129/2018;

 le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748.

Art.1 – Costituzione

1. Il Consiglio d’Istituto:

a) é composto da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti e due non docenti, eletti secondo le disposizioni vigenti;

b) dura in carica tre anni; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;

c) é presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;

d) elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva

2. La Giunta Esecutiva:

a) é composta da un docente, un genitore, uno studente, un non docente; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il D.S., che la presiede;

b) dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

3. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 2 – Elezioni interne

1. Il Presidente é eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l’indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti, se sono presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

2. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del consiglio stesso.

3. Il Consiglio elegge anche un vice-presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente o, se deciso ad inizio seduta, stabilendo che la carica sia ricoperta dal primo dei non eletti.

4. Per l'espletamento del proprio mandato, il Presidente è coadiuvato da un Segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, al quale viene attribuito anche il compito di verbalizzare le sedute.

5. II Consiglio d’istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva mediante indicazione del nome apposto su schede validate dalla firma di due consiglieri. Ciascun elettore può esprimere non più di quattro preferenze (una per ciascuna componente). Sono proclamati eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza; a parità di voti si va al ballottaggio, se persiste la parità sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età. In caso di decadenza o di dimissioni irrevocabili di un componente si procede all'elezione con le modalità di cui ai commi precedenti, con voto limitato ad un nominativo. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 3 – Competenze

1. Il Consiglio d'Istituto:

a) è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare -secondo le attribuzioni stabilite dall’art. 10 del T.U. 297/94- ed ha piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l’intera comunità scolastica.

b) É dotato di regolamento autonomo.

c) Gli studenti non maggiorenni non votano in materia finanziaria.

 

2. La Giunta esecutiva

a) ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell'art 10 TU 297/94 e di altra normativa vigente, in particolare propone il programma annuale e le eventuali variazioni.

b) Essendo con essa identificato l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto, ha competenze in materia di impugnazioni avverso sanzioni disciplinari a carico degli alunni ovvero sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento D.P.R.235/2007.

3. L’esplicita individuazione dei compiti é formalizzata nel documento interno intitolato “Compiti Organi Collegiali: Consiglio ‘Istituto e Giunta Esecutiva” (CM_OOC01)

Art. 4 - Prima convocazione ed elezione del Presidente

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è disposta dal DS, che la presiede fino all’elezione del Presidente.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.

2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l’orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 6 – Convocazione

1. Il Consiglio di Istituto si riunisce in Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola ed in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti.

2. É convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva; deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o da almeno due membri della Giunta.

3. La convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.

4. La Giunta Esecutiva si riunisce prima della data di convocazione per predisporre l'O.d.G. e l’esame di eventuali documenti.

5. La convocazione del consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima in caso di particolare e comprovata urgenza.

6. La convocazione, oltre alla data della riunione e all'orario di inizio, deve contenere l'O.d.G. e il verbale della seduta precedente. La documentazione sarà a disposizione, nell’Ufficio del D.S.G.A., contestualmente alla convocazione. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola. La data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione; in caso di convocazione urgente e per le sedute da tenere nei mesi di luglio ed agosto verrà effettuata anche per via telefonica.

Art. 7 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica o . É facoltà dei consiglieri chiedere la verifica del numero legale.

2. Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell’assenza prima dell’inizio della seduta.

Art. 8 - Programmazione delle attività

1. Il Consiglio d’istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni.

2. Di regola, il Consiglio d’Istituto si riunisce una volta ogni due mesi, con l’esclusione di luglio ed agosto.

 

Art. 9 – Partecipazione alle sedute

1. In base all’Art. 42 del D.L. 297/94 ed alla L. 748/77, alla seduta del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola.

2. Non é permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

Art. 10 – Ordine del giorno

1. L' O.d.G. della convocazione è formulato dalla Giunta Esecutiva che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri; dovrà inoltre includere gli argomenti richiesti dai consiglieri del consiglio e approvati nella seduta precedente dal CDi.

2. La Giunta Esecutiva accoglie nel proprio o.d.g. le richieste scritte avanzate dalla varie componenti

3. Ogni O.d.G. deve prevedere la voce "Varie ed eventuali" che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione.

4. Argomenti presentati per iscritto al presidente nel corso di una seduta e firmati da un terzo dei consiglieri sono iscritti all'O.d.G. della seduta successiva.

Art. 11 - Variazioni dell'Ordine del Giorno

Le variazioni dell’ordine di discussione dei punti all'O.d.G. vanno proposte all'inizio della seduta e devono essere approvate a maggioranza.

Art. 12 – Validità dell’adunanza e votazioni

1. Per la validità dell’adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti in carica. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d’inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l’indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.

2. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Si vota a scrutinio segreto quando si fa questione di persona o su richiesta di un Consigliere.

3. Gli studenti minorenni non votano in materia finanziaria.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono.

2. A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione. Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l'ordine di richiesta d’intervento. Le richieste d’intervento per richiamo al regolamento o per mozione d’ordine hanno la precedenza.

3. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame.

 

4. Prima della votazione il Presidente legge il testo della delibera.

5. Nel momento in cui il Presidente dichiara aperta la votazione, per nessun motivo la stessa può essere interrotta.

Art. 14 - Emendamenti

Ogni membro del Consiglio può presentare, per iscritto, emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il presidente sottopone al voto la proposta all' ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti.

Art. 15 - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. All'inizio della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

2. L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più consiglieri al Presidente per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti.

3. La risposta può essere data dal Dirigente Scolastico immediatamente o successivamente per iscritto entro cinque giorni.

4. La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio.

Art. 16 - Commissioni di lavoro del Consiglio

1. l Consiglio può decidere di costituire, per questioni di particolare rilievo, commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall'appartenenza al Consiglio medesimo.

2. Le commissioni di lavoro hanno compiti di istruttoria e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio nella seduta successiva.

Art. 17 - Intervento di esperti

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti o esperti.

Art. 18 - Decadenza per assenze

I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico la motivazione dell'assenza. Dopo 3 assenze consecutive non giustificate, il consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste d’appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 19 - Dimissioni

1. Le dimissioni possono essere presentate dai membri elettivi del Consiglio d’Istituto ed esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte; nel frattempo il dimissionario fa parte del Consiglio a pieno titolo e deve essere computato nel numero dei componenti e dei presenti. Il dimissionario ha la facoltà di ritirare le proprie dimissioni di sua iniziativa oppure a conclusione della discussione.

 

2. Le dimissioni devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.

3. Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L’accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.

4. il Consigliere decade dall’incarico e viene sostituito dal primo non eletto nella lista d’appartenenza.

Art. 20 – Pubblicizzazione degli atti

1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate; è firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. i Consiglieri comunicano le eventuali proposte di variazione; il verbale redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.

3. La pubblicità delle deliberazioni, con affissione all'albo dell'Istituto, deve essere resa entro otto giorni dalla loro assunzione. La copia delle deliberazioni, sottoscritta dal Segretario, deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.

4. Copia del verbale è disponibile presso l’Ufficio Protocollo.

5. Chiunque, a proprie spese, può ottenere, copia degli atti pubblicati.

Art. 21 – Il processo verbale

1. Il verbale é firmato dal presidente e dal segretario ed approvato al termine della seduta od all’inizio della successiva.

2. Deve riportare la successione delle delibere, la sintesi della discussione svolta, e indicare con precisione:

a. i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e non giustificati;

b. il nominativo del presidente e del segretario;

c. il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l'esito delle votazioni stesse, a richiesta, con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione.

3. Può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o interventi che dopo essere stati espressi, sono fatti pervenire per iscritto al segretario durante la seduta.

4. Il processo verbale della seduta viene riportato, dopo l'approvazione, sul registro con pagine successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.

5. Il testo degli atti posti in votazione deve essere approvato seduta stante

 

Art. 22 - Norme finali

1. Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore dal 15° giorno dalla sua pubblicazione nell'albo della Scuola.

2. Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza.

3. Per quanto non esplicitamente citato nei precedenti articoli si rimanda al regolamento tipo per il funzionamento degli istituti statali emanato con C.M. 16/4/1975 n. 105 e alla normativa vigente.

Regolamento del Consiglio di Istituto