Leggi, decreti e ordinanze
27/11/2021
Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021
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23 aprile 2021
Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche
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10 aprile 2021
Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione edi formazione
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DPCM 2 marzo 2021
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica. In questo articolo troverete la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco Buschi
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Dpcm 14 gennaio 2021
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 14 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio, in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19
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Ordinanza n. 676 dell' 08/01/2021 - Regione Lombardia
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021)
(GU n.3 del 5-1-2021)
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DPCM 3 dicembre 2020
Si informa che sulla G.U. n. 301 del 3.12.2020, é stato pubblicato il DPCM 3 dicembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
Luciana VOLTA
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ORDINANZA 27 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico
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Nota informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale.
Tra le diverse iniziative che il Governo sta adottando anche per far fronte all’attuale situazione emergenziale e per supportare le situazioni di maggiore difficoltà e di bisogno, rientra sicuramente il Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga da parte delle famiglie meno abbienti, promosso dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 7 agosto 2020. Il Piano è stato approvato dal Comitato per la Banda Ultra Larga (CoBUL), coordinato dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e la relativa attuazione è stata demandata a Infratel Italia S.p.a..
Il Piano Voucher prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer.
Si tratta di una misura che può avere una positiva ricaduta sull’accesso alla didattica digitale integrata in favore delle famiglie in cui siano presenti studentesse e studenti, che possono fruire, al tempo stesso, sia di un dispositivo adeguato sia della relativa connettività per almeno un anno.
A partire dal 9 novembre 2020, le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, che risiedano in aree o comuni coperti dalla misura, possono richiedere, direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati da Infratel, l’attivazione di una offerta per la fruizione del voucher di 500 euro, presentando uno specifico modulo di autocertificazione.
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti è disponibile l’elenco degli operatori accreditati.
I voucher sono disponibili su tutto il territorio nazionale, in presenza dell’effettiva disponibilità di una connettività in banda ultra larga presso il domicilio della famiglia richiedente e fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle diverse regioni.
Nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, l’erogazione del voucher sarà disponibile soltanto nei comuni indicati dalle stesse regioni, stante la limitatezza delle risorse disponibili, ed elencati sempre nella pagina web https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti.
I dirigenti scolastici, anche attraverso l’animatore digitale e il team per l’innovazione, sono invitati a diffondere tale importante opportunità alle famiglie di studentesse e studenti meno abbienti potenzialmente interessate dalla misura, in particolare al fine di favorire l’accesso alla didattica digitale integrata grazie alla fruizione del voucher, che offre sia un dispositivo digitale individuale (tablet/computer) del valore massimo di 300 euro sia la connettività da rete fissa presso il proprio domicilio per almeno un anno. Considerato che la misura, pur prevedendo oltre 400.000 famiglie beneficiarie, ha comunque risorse limitate, definite su base regionale, la tempestività dell’adesione della famiglia ad una offerta di un operatore accreditato può costituire un fattore determinante per l’accesso al voucher.
Alla pagina web https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml del sito del Ministero dell’istruzione – Piano nazionale per la scuola digitale è possibile trovare la documentazione informativa circa la misura descritta.
Vi ringrazio per la consueta collaborazione che potrà consentire alle famiglie di studentesse e studenti meno abbienti di essere informate di tale opportunità, utile per il miglioramento della didattica digitale integrata, che si aggiunge a tutte le altre iniziative e risorse già messe a disposizione delle scuole dal Ministero dell’istruzione per questa stessa finalità.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. Marco BRUSCHI
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DPCM 24 ottobre 2020
S’informa che sulla G.U. n.265 del 25.10.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative.
Nota Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
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Ordinanza n. 620 del 16/10/2020 - Regione Lombardia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020
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Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
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Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125
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Circolare del Ministero della Salute 30847/2020
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Ordinanza n. 604 della Regione Lombardia
Le disposizioni della allegata Ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’11 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020.
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ORDINANZA N. 596 Del 13/08/2020
Regione Lombardia
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ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020
Regione Lombardia
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Ordinanza n° 555 - Regione Lombardia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. (20A02717)
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DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020 , n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Ordinanza Regione Lombardia, n.537 del 30/04/2020
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 APRILE 2020
ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
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Contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19 – Pacchetto Famiglia della Regione Lombardia.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul sito della Regione Lombardia è disponibile il Bando per la concessione di contributi alle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. In particolare, la Regione Lombardia intende concedere contributi straordinari per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning.
Si tratta di un contributo straordinario, una tantum, pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con figli da 6 a 16 anni compresi.
La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi online all’indirizzo
a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020.
E’ possibile scaricare il Bando completo e reperire le informazioni necessarie all’indirizzo
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ESAMI DI STATO DEL II CICLO: CAMBIA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. TUTTI INTERNI, SOLO IL PRESIDENTE ESTERNO
Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato ieri sera l’ordinanza, attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e valutazione, che, in ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per quest’anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno.
I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo.
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ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 528 Del 11/04/2020
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
Clicca qui per scaricare il documento
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
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Ordinanza regionale n. 521
del 04/04/2020
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Link al Decreto in Gazzetta Ufficiale
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Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso
VEDI ANCHE
- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"
- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell’Istruzione, al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza
Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso
Per scaricare il documento clicca qui
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Aggiornamento del 30 marzo
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020
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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
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Ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
del 22 marzo 2020
L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Per maggiori informazioni clicca qui
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D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Guida pratica al lavoro agile
Per scaricare la guida, clicca qui
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FAQ - Relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020
Le Amministrazioni rendono conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale
Per accedere alle FAQ, clicca qui
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Direttiva N. 2/2020
Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
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Solidarietà digitale
Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), il Ministero dell'Istruzione sta dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per aggiornare quanto prima le modalità di accesso ai servizi e alle soluzioni innovative messe da loro a disposizione.
Per maggiori informazioni: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.
Carissimi,
innanzitutto, un grazie per la collaborazione e per quanto voi e i vostri uffici state facendo. La presente nota intende dare alcune prime indicazioni essenziali di applicazione del DPCM 8 marzo 2020, nella consapevolezza di una situazione fluida e in continuo divenire, a integrazione di quanto già indicato dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.
La prima raccomandazione, è di continuare a offrire il massimo sostegno e ausilio ai Dirigenti degli AT e ai Dirigenti scolastici, in special modo a quelli neo assunti anche avvalendosi dei Ds tutor, che rappresentano la “prima linea” di intervento e che sono gravati dal maggior peso dell’emergenza.
Per quanto attiene il personale fuori dalle sedi di servizio nelle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, si rinvia a quanto disposto all’articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale autorizza “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”. Non esiste, infatti, alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM. Recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano altresì ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278.
Uffici Scolastici Regionali e Ambiti territoriali
Si confermano, in merito al lavoro agile e all’attività amministrativa, le disposizioni previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
Istituzioni scolastiche
I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.
Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza.
Adempimenti amministrativi
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
Riunioni degli organi collegiali
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.
Attività didattica a distanza
Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altrestrutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.
Supplenze brevi e temporanee personale docente
Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione
del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”
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Diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus
Indicazioni per aziende, uffici e lavoratori (Prefettura di Mantova)
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
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Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 dal Dirigente Scolastico
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I dieci comportamenti da seguire
Opuscolo del Ministero della Salute
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Sospensione dei visiting per i docenti neoassunti
Si informa i docenti neoassunti interessati ai laboratori presso l'Istituto che gli incontri previsti per le date di lunedì 3 marzo e giovedì 6 marzo sono sospesi e rinviati a data da destinarsi.
Ulteriori comunicazioni verranno date sul sito.
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Rettifica parziale delle ordinanze - Comune di Ostiglia
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CORONAVIRUS, DAI VIAGGI D’ISTRUZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA: ECCO LE MISURE PER LA SCUOLA. AZZOLINA: “MASSIMA COLLABORAZIONE FRA LE AUTORITÀ COMPETENTI, NOI AL FIANCO DELLA SCUOLA”
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Direttiva 1/2020 - Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.l. n°6/2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus. Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo I del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell 'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successIvI provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività fonnativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domici lio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all 'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165.
8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
- Lavarsi spesso le mani.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
- I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
- Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva. La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.
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Ulteriori misure dal Presidente del Consiglio dei Ministri
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INDICAZIONI DELL’AGENZIA ERASMUS+ INDIRE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di “forza maggiore” relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità.
Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.
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Aggiornamento comunicazione chiusura Istituto
Come da ordinanza appena emessa dal Sindaco di Ostiglia, si conferma la sospensione delle attività didattiche fino a data da destinarsi.
Proseguirà, invece, nella normalità l’attività del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici e degli AT.