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Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2020

 

Ordinanza n. 604 della Regione Lombardia

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 33 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33.

Le disposizioni della allegata Ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’11 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020.

 

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ORDINANZA N. 596 Del 13/08/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

 

IL PRESIDENTE

 

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con

modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami

di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2020 n. 41;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione in data 9 agosto 2020

in merito all’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020, che

riconoscono e riconfermano la competenza regionale in merito alla

determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di

anticipare o posticipare l’avvio delle lezioni per la scuola dell’infanzia rispetto a

quanto previsto dalla predetta ordinanza ministeriale;

CONSIDERATO che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via

generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali e che pertanto è

opportuno riproporre la previsione, già contenuta per operatori e frequentatori dei

centri estivi nell’Allegato 8 al DPCM del 7 agosto 2020, circa la rilevazione

temperatura corporea per minori, accompagnatori e personale dei servizi

educativi e delle scuole dell’infanzia, ancorché sotto forma di forte

raccomandazione;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella

Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di

emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25

marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 198

dell’8 agosto 2020) ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle

attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

VISTO l’allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le “Linee

guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”

approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province

autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con

riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda

attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla

persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli

archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

RITENUTO di recepire il predetto aggiornamento delle Linee guida, mediante la

modifica di quanto previsto dall’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida

anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n.

33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto

«Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al

passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del

7 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

 

ORDINA

 

Art. 1 (Data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia)

E’ revocata la disposizione di cui all’articolo 1, lett. d) dell’Ordinanza n. 594 del 6

agosto 2020 e, per l’effetto, si applica per l’anno scolastico 2020/2021 quanto già

previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 3318/2012 e, di conseguenza,

come da nota congiunta della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia dell’8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata

al 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli

ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale,

con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

 

Art. 2 (Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia

e nelle scuole dell’infanzia)

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del

personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei

bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole

dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il

genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il

genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico

curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del

genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di

febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 dell’ordinanza n.

590 del 31 luglio 2020.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero

manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore,

congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la

famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di

medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il

MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia,

provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio

educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche

all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a

seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune

indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o

minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad

avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

 

Art. 3 (Modifica dell’OPGR n. 590 del 31 luglio 2020)

All’ ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla scheda “Ristorazione” è aggiunta la seguente previsione: “Sono consentite

le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile

garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da

gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di

utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di

gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori

dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è

consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi

mazzi.”

- alla scheda “Attività ricettive”, quanto previsto per gli ambienti altamente

caldo-umidi e saune è così modificato:

“Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà

essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle

camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia

garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e

temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;

dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata

alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno

evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e

disinfezione prima di ogni turno.”

- alle schede “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri

benessere”, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è

così modificato:

“Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla

sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante

prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e

disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo

della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere

sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna

con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a

ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la

sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”

- l’ultimo punto della scheda “Musei, archivi e biblioteche” è così modificato:

“Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie,

non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per

gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo

il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle

biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal

prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto

non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa

igienizzazione delle mani.”

 

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente

ordinanza e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto

2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,

secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro

dell’Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19

 

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

 

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ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI.

 

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente

abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,

comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con

modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami

di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2020 n. 41;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020 n. 77;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di

emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25

marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

RICHIAMATO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, a norma

dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che

prevede che lo Stato eserciti una generale funzione di indirizzo, programmazione

e coordinamento dell’intero Sistema integrato ed affida alle Regioni la definizione

degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3 (art. 6) mentre tali

competenze per le scuole dell’infanzia (statali e non statali) sono riservate allo

Stato, (legge 53/2003 e legge 62/2000);

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il

“Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

VISTA l’Ordinanza, emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;

DATO ATTO che per quanto riguarda i rapporti numerici educatore/ bambino

nella scuola per l’infanzia si fa riferimento alla normativa nazionale e in

particolare al DPR 81 del 2009,

 

ORDINA

 

Art. 1 (Ripresa delle attività dei servizi educativi)

a. che le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano

riprendere a partire dal 1° settembre 2020, nel rispetto degli indirizzi

contenuti nel “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato

con decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020. È facoltà dei

soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze

manifestate dalle famiglie, l’individuazione della data di effettiva riapertura

del servizio;

 

b. che il rapporto numerico personale/bambini e, più in generale, le modalità

organizzative delle strutture, si intendano confermati secondo i vigenti

provvedimenti regionali, più precisamente:

- per gli asili nido, DGR n. 2929/2020;

- per i micronidi, i nidi famiglia e i centri prima infanzia, DGR n.

20588/2005;

- per i requisiti di accreditamento adottati dai comuni DGR n.

20943/2005;

 

c. che gli enti gestori pubblici e privati e le famiglie sottoscrivano il “Patto di

corresponsabilità” (allegato A), strumento di condivisione delle misure

organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

 

d. che le lezioni dell’anno scolastico 2020/202, per le scuole dell’infanzia,

abbiano inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 conformemente a

quanto stabilito nell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 23 luglio 2020.

 

Art. 2 (Disposizioni finali)

a. Gli effetti della presente ordinanza sono limitati all’anno scolastico

2020/2021.

 

b. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,

secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

 

c. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro

dell’Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

 

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

 

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Disposizioni in applicazione del DPCM 11 giugno 2020 circa l’organizzazione dei servizi a decorrere da mercoledì 1 luglio fino al 31 luglio 2020 e, comunque, fino a nuove disposizioni.

 

 

1. A partire da mercoledì 1 luglio e fino a venerdì 31 luglio 2020, il personale ATA presterà la propria attività secondo il piano organizzato dal Direttore SGA e approvato da questa dirigenza il 29 giugno 2020 – prot.6082/33.g - e condiviso con comunicazione interna diramata sulla bacheca digitale.

Sarà garantita la seguente articolazione settimanale:

a. COLLABORATORI SCOLASTICI: dal lunedì al venerdì, secondo l’articolazione oraria disposta dal Direttore SGA, ovvero doppia turnazione dalle 7:00/13:00 (1 turno) – 9:00/15:00 (2 turno);

b. ASSISTENTI TECNICI: dal lunedì al venerdì, secondo una turnazione disposta dal Direttore SGA, ovvero dalle 8:00 alle 14:00;

a. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: dal lunedì al venerdì, secondo una turnazione disposta dal Direttore SGA, ovvero dalle 8:00 alle 14:00;

2. i servizi erogabili e le esigenze degli utenti continueranno ad essere soddisfatti SOLO tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi:

Per

RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO DELL’STITUZIONE SCOLASTICA E DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA DAD, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente scolastico, e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA, e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165;

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Assistente amministrativo, e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

GESTIONE ALUNNI

Assistente amministrativo, cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

GESTIONE INFORTUNI E SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E CONSEGNA MATERIALI

michele.caldora@galileiostiglia.edu.it

AREA CONTABILE

 

Assistenti amministrativi luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it e simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

AREA PROTOCOLLO

Assistente amministrativo gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

AREA ASSISTENTI TECNICI E SUPPORTO ALLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA):

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it ,

isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it , stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it ,

sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

CONSEGNA MERCI: michele.caldora@galileiostiglia.edu.it oppure chiamare il numero 346/1876740

VICEPRESIDENZA, e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it , elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

 

Il Dirigente assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica, garantendo la costante reperibilità e il presidio in presenza in accordo e avvicendamento con il Direttore SGA.

Fermo restando che il Dirigente e il Direttore SGA garantiranno le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, tutto il personale HA L’OBBLICO DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO DUE (02) METRI E INDOSSARE GUANTI, MASCHERINA e DPI previsti dal Ministero della Salute e dal Protocollo interno sulla sicurezza (prot. 4519 del 18/05/2020), consegnato a tutti i dipendenti. I DPI saranno forniti dall’Istituzione scolastica. Saranno, altresì, sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tutti coloro che, per qualsiasi ragione, dovranno accedere ai locali dell’Istituzione Scolastica, senza tuttavia registrarne il dato (si veda il protocollo sulla sicurezza reperibile anche sulla pagina web dell’Istituto, all’indirizzo https://www.galileiostiglia.edu.it/pvw/app/MNII0007/pvw_sito.php?sede_codice=MNII0007&page=26803 48 , nonché l’Ordinanza Regionale del 29 maggio 2020, n. 555).

La presente Disposizione Dirigenziale può, ove necessario, essere integrata o modificata secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica, dando comunicazione agli interessati attraverso i canali istituzionali.

L’ingresso all’Istituzione scolastica, fatto salvo per il personale interno, NON È CONSENTITA se non a seguito di richiesta di autorizzazione al Dirigente che, di volta in volta, valuterà i casi da autorizzare o meno.

 

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Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 17 maggio 2020, circa l’organizzazione dei servizi a decorrere da mercoledì 3 giugno 2020 e fino al 13 giugno, e comunque fino a nuove disposizioni.

A partire da mercoledì 3 giugno e fino a sabato 13 giugno 2020, il personale ATA tornerà a prestare la propria attività in presenza, secondo la seguente articolazione settimanale concordata con il Direttore SGA:

a. COLLABORATORI SCOLASTICI: dal lunedì al venerdì, secondo l’articolazione oraria disposta dal Direttore SGA;

b. ASSISTENTI TECNICI: dal lunedì al venerdì, secondo una turnazione a contingente minimo disposta dal Direttore SGA;

c. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: dal lunedì al venerdì, secondo una turnazione a contingente minimo disposta dal Direttore SGA.

2. A partire dal 15 giugno e fino a nuove disposizioni, tutto il personale ATA presterà la propria attività lavorativa in presenza dal lunedì al sabato, secondo il proprio orario di servizio;

3. Il personale Docente proseguirà le attività didattiche a distanza (DaD) fino a completamento dell’anno scolastico (8 giugno). A partire da quest’ultima data, saranno impegnati negli scrutini finali e in tutti gli adempimenti conclusivi, secondo le modalità che saranno comunicate con successive circolari.

4. I Docenti individuati come commissari interni degli Esami di Stato, sono convocati in presenza e con obbligo del rispetto delle norme sulla sicurezza comunicate con il Protocollo Interno sulla Sicurezza il 18 maggio 2020, lunedì 15 giugno alle ore 8:30 per la riunione plenaria con il Presidente di commissione che sarà individuato dall’USR. Da quel momento, seguiranno il calendario definito del Presidente nominato.

5. Tutto il personale Docente non impegnato come commissario interno, con esclusione di quelli con rapporto di supplenza breve e saltuaria, dovrà restare a disposizione dell’Istituzione scolastica fino al 30 giugno 2020, ovvero fino al termine degli Esami di Stato

6. i servizi erogabili e le esigenze degli utenti continueranno ad essere soddisfatti SOLO tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi:

 

Per

➢ RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO DELL’STITUZIONE SCOLASTICA E DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA DAD, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente scolastico, e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

➢ GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA, e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165 ;

➢ GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Assistente amministrativo, e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

➢ GESTIONE ALUNNI

Assistente amministrativo, cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

➢ GESTIONE INFORTUNI E SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E CONSEGNA MATERIALI

michele.caldora@galileiostiglia.edu.it

➢ AREA CONTABILE

Assistenti amministrativi luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it e simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

➢ AREA PROTOCOLLO

Assistente amministrativo gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

➢ AREA ASSISTENTI TECNICI E SUPPORTO ALLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA):

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it , isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it , stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it , sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

➢ CONSEGNA MERCI: michele.caldora@galileiostiglia.edu.it oppure chiamare il numero 346/1876740

➢ VICEPRESIDENZA, e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it , elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

Il Dirigente assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica, garantendo la costante reperibilità e il presidio in presenza in accordo e avvicendamento con il Direttore SGA.

 

Fermo restando che il Dirigente e il Direttore SGA garantiranno le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, tutto il personale HA L’OBBLICO DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO DUE (02) METRI E INDOSSARE GUANTI, MASCHERINA e DPI previsti dal Ministero della Salute e dal Protocollo interno sulla sicurezza (prot. 4519 del 18/05/2020), consegnato a tutti i dipendenti. I DPI saranno forniti dall’Istituzione scolastica. Saranno, altresì, sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tutti coloro che, per qualsiasi ragione, dovranno accedere ai locali dell’Istituzione Scolastica, senza tuttavia registrarne il dato (si veda il protocollo sulla sicurezza reperibile anche sulla pagina web dell’Istituto, all’indirizzo https://www.galileiostiglia.edu.it/pvw/app/MNII0007/pvw_sito.php?sede_codice=MNII0007&page=2680348 , nonché l’Ordinanza Regionale del 29 maggio 2020, n. 555).

La presente Disposizione Dirigenziale può, ove necessario, essere integrata o modificata secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica, dando comunicazione agli interessati attraverso i canali istituzionali.

L’ingresso all’Istituzione scolastica, fatto salvo per il personale interno, NON È CONSENTITA se non a seguito di richiesta di autorizzazione al Dirigente che, di volta in volta, valuterà i casi da autorizzare o meno.

Si dispone che il provvedimento, che sostituisce il precedente del 30 aprile 2020 – prot. n. 3944/2020 – venga:

➢ Inoltrato a tutte le Autorità e a tutti gli intestatari in indirizzo;

➢ reso pubblico sul sito d’Istituto www.galileiostiglia.edu.it, (albo online e Amministrazione trasparente);

➢ pubblicato nella bacheca interna Spaggiari, con obbligo di presa visione da parte di tutto il personale.

 

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ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)

 

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DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020 , n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regio ni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove neces sario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute

LAMORGESE, Ministro dell’interno

BONAFEDE, Ministro della giustizia

GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze

 

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Ordinanza Regione Lombardia, n.537 del 30/04/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

 

ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

1.2 Commercio al dettaglio

A) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

B) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve  onseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;

inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

● le sagre.

 

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20);

B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

 

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.

5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

 

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Disposizioni urgenti in applicazione dei DPCM 26 aprile 2020 circa l’organizzazione dei servizi a decorrere da lunedì 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino a diverse disposizioni.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visti i DD.P.C.M. adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020, i quali individuano nella modalità del lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge che “le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” e “limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;

Vista la Nota prot. 392 del 18 marzo 2020 - del Ministero dell’Istruzione, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, nella quale si legge che “I Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile in remoto e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

Visto il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

Considerato la grave emergenza epidemiologica che ancora permane nella regione Lombardia;

Viste le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità e le misure di profilassi impartite;

Tenuto Conto che il contagio si diffonde soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo e in prossimità con altre persone;

 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai rischi di contagio consiste ancora nello stare a casa;

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del personale, oltre che della propria;

Tenuto Conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di continuare a minimizzare le presenze fisiche nella sede di lavoro;

Verificato che l’organizzazione degli uffici a seguito disposta, non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, in quanto tutti i servizi e il lavoro di segreteria vengono svolti in remoto;

Verificato che tutti gli adempimenti legati alla DaD (didattica a distanza) vengono costantemente monitorati e che l’Istituzione Scolastica sta garantendo pienamente il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza;

Confermato che la Dirigenza è costantemente reperibile e assicura la gestione, l’organizzazione, il monitoraggio e il rapporto con i vari Enti, nonché ogni altra azione necessaria;

Viste l’informativa alla RSU e all’RLS del 2762/1.4.c dell’11 marzo 2020;

Vista Informativa in materia di “Telelavoro e Smart Working” ai sensi del Reg. UE 679/16, prot. 2713 del 10 marzo 2020;

Vista l’Integrazione della Direttiva al Direttore SGA – prot. 2771 dell’11 marzo 2020;

Viste le Disposizioni Urgenti emanate da questa Dirigenza con prot. 3619 dell’11 aprile 2020;

Constatata la necessità di espletare alcune attività indifferibili legate alla predisposizione di quanto necessario allo svolgimento degli Esami di Stato, nonché al ritiro di materiali didattici e alla conseguente pulizia e sanificazione degli ambienti;

Verificato che non si ravvedono altre attività indifferibili e che, qualora ci fossero, previo appuntamento, sarebbero comunque espletate;

DISPONE

 

che da lunedì 4 maggio 2020 a sabato 17 maggio 2020, e comunque fino a nuove disposizioni

 l’istituzione scolastica rimanga aperta con orario 7,30-13,30 nei giorni di mercoledì e venerdì di ogni settimana;

 le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;

 gli Uffici Amministrativi dell’Istituto continueranno ad operare da remoto in modalità smart working, in applicazione delle indicazioni contenute nei DPCM già richiamati in premessa nonché dalla nota del M.I. del 16 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, tranne per quegli adempimenti ritenuti indifferibili che, qualora ravvisati, saranno comunque espletati nelle giornate di mercoledì e venerdì secondo il calendario delle turnazioni disposto dal DSGA;

 i Collaboratori Scolastici, in attuazione del seguente Dispone, opereranno dal martedì al venerdì, secondo l’orario e la turnazione determinati dal Direttore SGA e comunque sempre con “contingente minimo”;

 gli Assistenti Tecnici, in ragione delle attività indifferibili legate alla predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento degli Esami di Stato, nonché per la consegna dei Device e le necessarie attività  manutentive e di supporto informatico alla didattica a distanza e per le procedure di inventariazione dei nuovi strumenti informatici acquistati, opereranno, secondo contingente minimo predisposto dal Direttore SGA, il mercoledì e il venerdì in presenza e tutti gli altri giorni in remoto, supportando continuamente tutta l’attività legata alla DaD;

 i servizi erogabili e le esigenze degli utenti saranno comunque soddisfatti anche a distanza, tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi:

 

RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO DELL’STITUZIONE SCOLASTICA E DELLE

ATTIVITÀ LEGATE ALLA DAD, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente scolastico, e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA, e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165 ;

 

GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Assistente amministrativo, e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

 

GESTIONE ALUNNI

 

Assistente amministrativo, e-mail cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

 

GESTIONE INFORTUNI E SUPPORTO ALLA SEGRETERIA E CONSEGNA MATERIALI

michele.caldora@galileiostiglia.edu.it

 

AREA CONTABILE 

Assistenti amministrativi luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it e

simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

 

AREA PROTOCOLLO

Assistente amministrativo gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

 

AREA ASSISTENTI TECNICI E SUPPORTO ALLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA):

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it ,

isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it , stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it ,

sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

 

CONSEGNA MERCI : michele.caldora@galileiostiglia.edu.it oppure chiamare il numero

346/1876740

 

VICEPRESIDENZA, e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it ,

elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

 

Il Dirigente assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica, garantendo la costante reperibilità e il presidio in presenza in accordo e avvicendamento con il Direttore SGA.

Fermo restando che il Dirigente e il Direttore SGA garantiranno le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza, tutto il personale HA L’OBBLICO DI INDOSSARE GUANTI, MASCHERINA e i DPI previsti dal Ministero della Salute. Saranno, altresì, sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tutti coloro che, per qualsiasi ragione, dovranno accedere ai locali dell’Istituzione Scolastica.

Variazione alla seguente disposizione, al contingente disposto ed ai giorni e orari di apertura, potranno essere disposte per urgenti ed indifferibili esigenze di servizio. Il personale della scuola per esigenze improrogabili di servizio o di DAD potrà accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa richiesta e relativa autorizzazione del Dirigente.

Il provvedimento, che sostituisce il precedente dell’11 aprile 2020 – prot. n. 3619/2020 viene reso pubblico sul sito d’Istituto www.galileiostiglia.edu.it e inoltrato agli Organi e alle Autorità indicati quali destinatari.

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

26 aprile 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

 

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Contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19 – Pacchetto Famiglia della Regione Lombardia.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sul sito della Regione Lombardia è disponibile il Bando per la concessione di contributi alle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. In particolare, la Regione Lombardia intende concedere contributi straordinari per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning.

Si tratta di un contributo straordinario, una tantum, pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con figli da 6 a 16 anni compresi.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi online all’indirizzo

http://www.bandi.servizirl.it

a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020.

E’ possibile scaricare il Bando completo e reperire le informazioni necessarie all’indirizzo

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e- informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl

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Esami di Stato del II ciclo: cambia la composizione della commissione. Tutti interni, solo il Presidente esterno

Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato ieri sera l’ordinanza, attuativa del decreto legge dell'8 aprile su Esami e valutazione, che, in ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per quest’anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno.

​​​​​​​I presidenti saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, i commissari dai consigli di classe. Nella composizione della commissione si terrà conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo. In ogni caso, sarà assicurata la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo.

 

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ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

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Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 10 Aprile 2020, circa l’organizzazione del servizio nell’ IISS GALILEO GALILEI – OSTIGLIA

A decorrere dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid19” e la proroga fino a 3 maggio prossimo di tutte le misure contenute nel D.L. del 25 marzo, n. 19 e nel Dpcm 28 marzo sul contenimento anti-coronavirus;

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di profilassi impartite;

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa;

Vista la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge che “le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” e “limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;

 

Vista la Nota prot. 392 del 18 marzo 2020 - del Ministero dell’Istruzione, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, nella quale si legge che “I Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile in remoto e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

Vista la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova del 2 aprile 2020 a firma del Dirigente, Giuseppe Bonelli;

Visto il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del personale, oltre che della propria;

Tenuto Conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

Verificato che l’organizzazione degli uffici a seguito disposta, NON configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, in quanto tutti i servizi e il lavoro di segreteria vengono svolti in remoto;

Verificato che tutti gli adempimenti legati alla DaD (didattica a distanza) vengono costantemente monitorati e che l’Istituzione Scolastica sta garantendo pienamente il servizio d’istruzione attraverso la didattica a  distanza;

Confermato che la Dirigenza è costantemente reperibile e assicura la gestione, l’organizzazione, il monitoraggio e il rapporto con i vari Enti, nonché ogni altra azione necessaria;

Viste l’informativa alla RSU e all’RLS del 2762/1.4.c dell’11 marzo 2020;

Vista Informativa in materia di “Telelavoro e Smart Working” ai sensi del Reg. UE 679/16, prot. 2713 del 10 marzo 2020;

Vista l’Integrazione della Direttiva al Direttore SGA – prot. 2771 dell’11 marzo 2020;

Viste le Disposizioni Urgenti emanate da questa Dirigenza con prot. 2878 del 17 marzo 2020;

Viste le Disposizioni Urgenti emanate da questa Dirigenza con prot. 3410 del 2 aprile 2020;

Verificato che al momento non ci sono attività indifferibili da rendere in presenza e che, qualora ci fossero, previo appuntamento, sarebbero comunque espletate;

 

DISPONE

la proroga delle Disposizioni Urgenti già pubblicate il 2 aprile 2020 - protocollo 3410 - e reperibili sul sito Web dell’Istituzione Scolastica, www.galileiostiglia.edu.it , fino al 3 maggio 2020.

Si riportano, ad ulteriore conferma, tutti gli indirizzi mail e i recapiti a cui è possibile rivolgersi in rapporto settori di competenza di seguito indicati, posto che la Dirigenza resta disponibile per qualsiasi esigenza.

Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:

1 RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO DELLA DAD, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente scolastico, e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA, e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165 ;

3 GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Assistente amministrativo, e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

4 GESTIONE ALUNNI

Assistente amministrativo, e-mail cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

5 AREA CONTABILE

Assistenti amministrativi luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it e

simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

6 AREA PROTOCOLLO

Assistente amministrativo gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

7 AREA ASSISTENTI TECNICI E SUPPORTO ALLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA):

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it , isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it ,

stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it , sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

8 CONSEGNA MERCI : chiamare il numero 346/1876740

9 VICEPRESIDENZA, e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it , elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

La sottoscritta, il personale amministrativo e tecnico lavoreranno da remoto dal lunedì al venerdì, fermo restando eventuali esigenze indifferibili.

Questo non esclude la possibilità che il personale della scuola, per esigenze improrogabili di servizio o di DAD, possa accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente.

Il provvedimento, che sostituisce il precedente del 02.04.2020 – prot.3410, viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale, al Comune e alla Provincia di competenza.

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 aprile 2020

 

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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU n.93 del 8-4-2020)

Vigente al: 9-4-2020

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;

Ritenuta, altresi', la necessita' di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonche' per assicurare la continuita', pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Statoe la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersin sami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per  i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembren 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Art. 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Art. 7

Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle Universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 8

Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020

MATTARELLA

Conte,  Presidente del Consiglio dei ministri

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

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Ordinanza regionale n. 521 Del 04/04/2020 

 
 
IL PRESIDENTE
 
 
VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
 
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime
materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale»;
 
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al
quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6-bis, e dell’articolo 4;
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3
che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1,
comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia
nazionale;
 
VISTA:
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
«Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia»;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio
nazionale»;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n.88 del 1° aprile 2020;
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo
decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato
l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020;
 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11
marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
 
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio
regionale, superiore di gran lunga al dato nazionale;
 
CONSIDERATO, inoltre, che seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano
necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico
regionale (al 3 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata
è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati
nella seconda regione italiana) impone l’adozione sul territorio lombardo di misure
specifiche e più restrittive e comunque adeguate al contesto di riferimento;
 
RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il
territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad
un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale
differenziata;
 
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti
salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che continuano ad applicarsi nei
termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge e che le altre misure (tra cui le ordinanze regionali),
ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni;
 
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze
n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020 con cui
sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del
contagio da COVID-19 e che tali misure in base a quanto previsto dal citato art. 2,
comma 1 del decreto-legge n. 19/2020 cessano di produrre effetti il 5 aprile 2020;
Ritenuto che i suindicati dati e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio,
impongono di rafforzare le limitazioni soprattutto per quanto attiene ai
comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore
del contagio;
 
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di
misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela
della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost.
oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n.
112/1998;
 
DATO ATTO della proposta formulata dalla Regione in data 3 aprile 2020 ai sensi
dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
che risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a
misure restrittive a tutela della salute della popolazione, nelle more dell’adozione
di eventuali provvedimenti statali, anche in accoglimento di quanto proposto;
 
ORDINA
 
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella
Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
 
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro
indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale
disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque
essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione
in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 
C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate
vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e
comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona;
 
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per
le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle
immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o
domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
 
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 
1.2 Commercio al dettaglio
 
A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
 
● Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto
allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
 
● Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la
modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto
dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
 
B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti
salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e
quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
● articoli per l'illuminazione,
● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
● ottica e fotografia
è vietata nei giorni festivi e prefestivi;
 
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
 
E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base
all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal
precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti
monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso
all’esercizio;
 
F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie,
della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del
loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con
invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti
sociali e contattare il proprio medico curante;
 
G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali
(ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle
categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come
integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della
tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è
accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di
legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti
personali a distanza inferiore a un metro;
 
H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore
merceologico alimentare che non alimentare.
 
 
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
 
A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi
nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari,
strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
 
1.4 Altre attività economiche
 
A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal
D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
 
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69
(Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza
gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed
analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di
lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il
contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono
avvenire esclusivamente previo appuntamento.
 
a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di
computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni
fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di
elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità,
nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
● interventi urgenti per le abitazioni
 
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi
e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel
rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla
gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di
personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti),
ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita
nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui
non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore
che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture,
secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020,
un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
 
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
 
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono
essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
 
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al
blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla
visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a
prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
 
1.5 Pubbliche amministrazioni
 
A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001
resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
 
B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o
uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
 
b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di
protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di
rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in
presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di
personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed
assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica
dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
 
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali
nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il
personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori,
prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea
con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione
della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla
normativa sulla privacy);
 
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire
l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale
condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili,
fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il
medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
 
b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
 
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel
disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
 
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle
mascherine;
 
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo
indispensabile;
 
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici,
con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
 
 
ART. 2 (Disposizioni finali)
 
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
del 5 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
 
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente
Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,
dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché
quella prevista dall’art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.
 
3. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla
presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo
2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
 
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.
19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle
ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23
marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
 
5. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.
152/2006.
 
6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 
7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Ministro della salute.
 
8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
 
 
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
 
 
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Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 1 Aprile 2020, circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IISS GALILEO GALILEI – OSTIGLIA a decorrere dal 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;

Visto il DPCM 1 aprile 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio” e la proroga fino al 13 aprile prossimo di tutte le misure contenute nel D.L. del 25 marzo, n. 19 e nel Dpcm 28 marzo sul contenimento anti-coronavirus

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di profilassi impartite;

Ritenuto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo e di prossimità con altre persone;

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa;

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

Vista la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge che “le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” e “limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;

Vista la Nota prot. 392 del 18 marzo 2020 - del Ministero dell’Istruzione, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, nella quale si legge che “I Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile in remoto e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

Vista la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova del 2 aprile 2020 a firma del Dirigente, Giuseppe Bonelli;

Visto il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del personale, oltre che della propria;

Tenuto Conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

Verificato che l’organizzazione degli uffici a seguito disposta, non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio, in quanto tutti i servizi e il lavoro di segreteria vengono svolti in remoto;

Verificato che tutti gli adempimenti legati alla DaD (didattica a distanza) vengono costantemente monitorati e che l’Istituzione Scolastica sta garantendo pienamente il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza;

Confermato che la Dirigenza è costantemente reperibile e assicura la gestione, l’organizzazione, il monitoraggio e il rapporto con i vari Enti, nonché ogni altra azione necessaria;

Viste l’informativa alla RSU e all’RLS del 2762/1.4.c dell’11 marzo 2020;

Vista Informativa in materia di “Telelavoro e Smart Working” ai sensi del Reg. UE 679/16, prot. 2713 del 10 marzo 2020;

Vista l’Integrazione della Direttiva al Direttore SGA – prot. 2771 dell’11 marzo 2020;

Viste le Disposizioni Urgenti emanate da questa Dirigenza con prot. 2878 del 17 marzo 2020;

Verificato che al momento non ci sono attività indifferibili da rendere in presenza e che, qualora ci fossero, previo appuntamento, sarebbero comunque espletate;

DISPONE

la proroga delle Disposizioni Urgenti già pubblicate il 17 marzo 2020 - protocollo 2878 - e reperibili sul sito Web dell’Istituzione Scolastica, www.galileiostiglia.edu.it , fino al 13 aprile 2020.

Si riportano, ad ulteriore conferma, tutti gli indirizzi mail e i recapiti a cui è possibile rivolgersi in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati, posto che la Dirigenza resta disponibile per qualsiasi esigenza.

Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:

1 RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO DELLA DAD, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dirigente scolastico, e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA, e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165 ;

3 GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Assistente amministrativo, e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

4 GESTIONE ALUNNI

Assistente amministrativo, e-mail cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

5 AREA CONTABILE

Assistenti amministrativi luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it e

simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

6 AREA PROTOCOLLO

Assistente amministrativo gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

7 AREA ASSISTENTI TECNICI E SUPPORTO ALLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA):

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it , isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it ,

stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it , sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

8 CONSEGNA MERCI : chiamare il numero 346/1876740

9 VICEPRESIDENZA, e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it , elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

La sottoscritta, il personale amministrativo e tecnico lavoreranno da remoto dal lunedì al venerdì, fermo restando eventuali esigenze indifferibili.

Questo non esclude la possibilità che il personale della scuola, per esigenze improrogabili di servizio o di DAD, possa accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente.

Il provvedimento, che sostituisce il precedente del 17.03.2020 – prot.2878, viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale, al Comune e alla Provincia di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 aprile 2020

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 1° aprile 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

 

Link al Decreto in Gazzetta Ufficiale

 

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Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso

VEDI ANCHE

- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell’Istruzione, al Signor Ministro dell’Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza

Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l’uso

Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica”. E tuttavia, ha sottolineato Soro, “le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento”.

“Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”.

Da qui l’esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell’università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime “istruzioni per l’uso” indicate del Garante. [IL TESTO DEL DOCUMENTO]

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati.

Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Roma, 30 marzo 2020

 

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Aggiornamento del 30 marzo

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell’ordinanza restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell’ordinanza regionale).

Le disposizioni regionali sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

  • il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 dell’Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);
  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all'allegato 2 dell'ordinanza del 21 marzo;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
  • l’obbligo - se si esce con il cane - di rimanere entro i 200 metri da casa;
  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo prevede inoltre, fino al 3 aprile il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

 

Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri atti del Governo recanti misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020.

 

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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

 

dcpm 22 marzo 2020

 

Per continuare a leggere il decreto, clicca qui

 

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Ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana del 22 marzo 2020

 

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  • monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  • sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  • non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.

 

Per maggiori informazioni clicca qui

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D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Per leggere il decreto clicca qui

 

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Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IISS GALILEO GALILEI – OSTIGLIA a decorrere dal 18.03.2020 e fino al 03.04.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di profilassi impartite;

Ritenuto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo e di prossimità con altre persone;

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa;

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

Vista la nota del M.I. del 16 marzo 2020 - via libera a ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili

 

Vista la nota dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova del 16/03/2020;

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del personale, oltre che della propria;

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

Ritenuto che non ci sono attività indifferibili da rendere in presenza e che, qualora ci fossero, previo appuntamento, sarebbero comunque affrontate

DISPONE

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza del DPCM citato in premessa, che dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020

- l’istituzione scolastica, riorganizzando la propria attività con gli strumenti della flessibilità e la diffusione dello smart working quale modalità ordinaria di lavoro, assicurerà l’operatività dell’Ufficio con modalità di lavoro on line. Restano salvi i casi di attività indifferibili e in nessun caso espletabili per via telematica;

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;

- non sia più ricevuto il pubblico in presenza, con le sole eccezioni riportate in premessa;

- gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa, nonché dalla nota del M.I. del 16 marzo 2020;

- i servizi erogabili solo in presenza, come sopra specificato, saranno garantiti su appuntamento; tramite richiesta da inoltrare mnis00200q@istruzione.it.

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.

Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio

Dirigente scolastico,

e-mail lucia.scolaro@galileiostiglia.edu.it

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA

Direttore SGA,

e-mail laura.bertolasi@galileiostiglia.edu.it , 335/6713165 ;

3. Gestione del personale docente e ATA

Assistente amministrativo,

e-mail liana.carrara@galileiostiglia.edu.it

 

4. Gestione alunni,

Assistente amministrativo,

e-mail cristina.meneghini@galileiostiglia.edu.it

5. Area contabile

Assistente amministrativo

luisa.cicogna@galileiostiglia.edu.it , simona.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

6. Area Protocollo

Assistente amministrativo

gemma.vallicelli@galileiostiglia.edu.it

7. Area Assistenti tecnici e Supporto alla DaD (Didattica a Distanza) :

giuseppe.baggetta@galileiostiglia.edu.it , laura.tino@galileiostiglia.edu.it , isa.zanotti@galileiostiglia.edu.it ,

stefania.terruso@galileiostiglia.edu.it , sara.larocca@galileiostiglia.edu.it

8. Consegna merci

346/1876740

9. Vicepresidenza

e-mail daniele.frignani@galileiostiglia.edu.it , elis.giacomazzi@galileiostiglia.edu.it

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;

 gli assistenti tecnici provvedano in presenza, qualora fosse necessario, alle attività manutentive;

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione (come da circolare interna e nuovo piano delle attività a seguito dell’emergenza Coronavirus) prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;

 

La sottoscritta, il personale amministrativo e tecnico lavoreranno da remoto dal lunedì al venerdì, fermo restando eventuali esigenze indifferibili.

Questo non esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di servizio o di DAD possa accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente per poter autocertificare lo spostamento da casa.

Il provvedimento, che sostituisce il precedente del 10.03.2020 – prot.2696, viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale, al Comune e alla Provincia di competenza.

 

 

Il Dirigente Scolastico

Lucia Scolaro

 

Per scaricare le disposizioni, clicca qui

 

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Guida pratica al lavoro agile

Per scaricare la guida, clicca qui

 

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FAQ - Relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020

 

Le Amministrazioni rendono conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale

 

Per accedere alle FAQ, clicca qui 

FAQ 2020

 

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Direttiva N. 2/2020 - Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

1. Premessa

 

Dopo l’emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

2. Svolgimento dell’attività amministrativa

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020(1), infatti, l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è

(1) Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”.

superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.

5. Missioni

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

6. Procedure concorsuali

Per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.

7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

8. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Le Amministrazioni rendono inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.

Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

9. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Fabiana Dadone

 

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 12 marzo 2020

 

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Indicazioni operative DCPM 9 marzo 2020

Indicazioni operative DCPM 9 marzo 2020#1

Indicazioni operative DCPM 9 marzo 2020#2

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Funzionalità degli uffici amministrativi

Visto l’innalzamento delle misure di contenimento al COVID-19, nonché della loro applicabilità su tutto il territorio nazionale (le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale – DPCM 9 marzo 2020),

SI COMUNICA

che la funzionalità degli uffici amministrativi, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, sarà articolata dal lunedì-venerdì. Nel già menzionato periodo, gli uffici risponderanno telefonicamente dalle 8:30 alle 13:00. Si raccomanda la sola comunicazione telematica; eventuali esigenze indifferibili, con comprovata necessità di un ingresso nell’Istituzione Scolastica, saranno valutate previo appuntamento telefonico.

Resta ferma la tempestività delle comunicazioni sul sito della scuola, www.galileiostiglia.edu.it e la risposta a tutte le richieste che arriveranno attraverso i canali di contatto (mnis00200q@istruzione.it , Scuola Attiva di Spaggiari e 0386-802441).

Si comunica, infine, che buona parte del personale, avvalendosi delle disposizioni vigenti, ha optato per la prestazione lavorativa a distanza, pertanto è stata prevista un’articolazione interna che garantisce solo il contingente minimo necessario alle funzionalità essenziali dell’amministrazione.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 9 marzo 2020

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Dcpm 9 marzo 2020 #2

Dcpm 9 marzo 2020 #3

 Per scaricare il documento "9/03/2020 - DCPM 9 marzo 2020" clicca qui

 

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Solidarietà digitale 

Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), il Ministero dell'Istruzione sta dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per aggiornare quanto prima le modalità di accesso ai servizi e alle soluzioni innovative messe da loro a disposizione.

Per maggiori informazioni: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

 

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.

Carissimi, 

innanzitutto, un grazie per la collaborazione e per quanto voi e i vostri uffici state facendo. La presente nota intende dare alcune prime indicazioni essenziali di applicazione del DPCM 8 marzo 2020, nella consapevolezza di una situazione fluida e in continuo divenire, a integrazione di quanto già indicato dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

La prima raccomandazione, è di continuare a offrire il massimo sostegno e ausilio ai Dirigenti degli AT e ai Dirigenti scolastici, in special modo a quelli neo assunti anche avvalendosi dei Ds tutor, che rappresentano la “prima linea” di intervento e che sono gravati dal maggior peso dell’emergenza.

Per quanto attiene il personale fuori dalle sedi di servizio nelle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, si rinvia a quanto disposto all’articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale autorizza “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”. Non esiste, infatti, alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM. Recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano altresì ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Uffici Scolastici Regionali e Ambiti territoriali

Si confermano, in merito al lavoro agile e all’attività amministrativa, le disposizioni previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Istituzioni scolastiche

I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza.

Adempimenti amministrativi

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Riunioni degli organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.

Attività didattica a distanza

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altrestrutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

Supplenze brevi e temporanee personale docente

Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza

Documento scaricabile "8/03/2020 - Istruzioni operative sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "  in allegato a fondo pagina

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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 Decreto 8 marzo 2020

 

Per continuare a leggere il Decreto vai a fondo pagina e clicca su "08/03/2020 - Decreto del Presidente del Consiglio"

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Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, tutto il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una preziosa capacità di reagire all’emergenza.

Con la direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito un indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Tale indirizzo è stato ulteriormente sviluppato dalla circolare 4 marzo 2020, n. 1 con specifico riferimento alle misure incentivanti il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne haintrodotte di ulteriori, nell’intento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne l’uniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree geografiche di intervento (comuni di cui all’Allegato 1 – cd. “zona rossa”; Regioni e province di cui all’Allegato 2 – cd. “zona gialla”; generalità del territorio nazionale), ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, le misure di cui trattasi sono state ulteriormente confermate “per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”.

Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa. Ogni intervento va dunque rapportato alla necessità di contemperare i predetti principi.

La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delleistituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quantodisposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020.

La presente nota intende evidenziare aspetti concernenti l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, peculiari alle istituzioni scolastiche e offrire un indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario.

Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione eprevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero.

Gli Uffici scolastici regionali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, sono chiamati a prestare il massimo aiuto, collaborazione e supporto ai Dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai neo immessi in ruolo, con priorità alle situazioni di particolare criticità, attivando tutte le forme di ausilio e consulenza possibili. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, rispetto alle richieste di lavoro flessibile inoltrate da dirigenti scolastici, si attengono a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del citato dPCM 4 marzo 2020, nonché alle indicazioni contenute nella Direttiva 25 febbraio 2020, n. 1 e dalla direttiva 4 marzo 2020, n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, valutando attentamente le singole richieste e rapportandole alle necessità delle istituzioni scolastiche e dell’amministrazione medesima.

I dirigenti scolastici hanno peraltro ben compreso la priorità di garantire, nella fase attuale di emergenza, il presidio delle Istituzioni scolastiche, le necessarie ed eventuali interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del corretto andamento dell’istituzione e delle eventuali iniziative volte a facilitare il diritto all’istruzione degli alunni. A questo proposito, un particolare ringraziamento va rivolto ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e a tutto il personale che, nei casi di chiusura delle istituzioni scolastiche, è riuscito ad assicurare, anche attraverso l’uso degli strumenti in remoto, l’espletamento dell’attività amministrativa, andando ben oltre gli obblighi di servizio.

Rimane salva la necessità da parte dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali di autorizzare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nei soli casi di impossibilità oggettiva, da parte dei Dirigenti scolastici, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse siano interessate dai provvedimenti restrittivi di cui all’Art. 1, c. 1, lett. b del dPCM 1° Marzo 2020, ovvero in relazione a particolari problemi di salute.

Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine di avere i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento) integrano la presente nota.

Riunioni degli organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto.

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili.

Amministrazione delle istituzioni scolastiche

Personale scolastico

In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti:

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. È comunque consigliata l’adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità.

Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche

In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali.

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico

Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola.

In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche per l’emergenza del Covid-19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi “Future labs”, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatoridigitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi

Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità diintervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.

La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL:

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento,contiene:

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.

Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola.

Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it.

Si segnala la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il rischio di contagio.

Tale modalità potrà essere attivata a prescindere da provvedimenti collettivi di sospensione della frequenza, in presenza di certificazione della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà. La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza, appare idonea a consentire l’astensione dalla frequenza e la fruizione della didattica a distanza.

L’Ufficio scolastico regionale competente monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche. Gli esiti del monitoraggio sonofunzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ed i Dipartimenti interessati.

Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici

Per ciò che concerne l’attività di formazione, si richiama l’attenzione sull’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere adottate: “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”; sull’art. 1, comma 2, lettera d) dello stesso decreto legge, che recita: “la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (cfr. sul punto anche l’articolo 1, comma 1, lettera d), del citato dPCM 4 marzo 2020).

Pertanto, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.

Ai fini della realizzazione delle iniziative (convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale e formazione, etc.) rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, si richiama quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del più volte citato dPCM 4 marzo 2020, che dispone che le stesse siano differite a data successiva al termine di efficacia del medesimo decreto (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.

Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che le misure precauzionali sopra descritte debbano intendersi rivolte oltre che alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema diistruzione nazionale, anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici.

Altre attività scolastiche

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti.

Viaggi di istruzione

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità

Prove INVALSI

Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che siano oggetto di ordinanza di chiusura o sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative.

Olimpiadi e gare per gli studenti

È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica.

Iniziative delle Direzioni generali centrali, da realizzare con le scuole

Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, realizzate in collaborazione con altri partner istituzionali, che abbiano in previsione concorsi e premiazioni finali, sono rinviate a date successive al 3 aprile 2020. Le date riprogrammate saranno comunicate alle istituzioni scolastiche interessate.

Adempimenti in merito al contenzioso

Con riferimento, in particolare, alle attività connesse alla difesa erariale da assolversi ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., , valutata l’opportunità in relazione a rischi di contagio per il personale addetto, è necessario porre in essere le iniziative per conseguire il rinvio delle udienze di comparizione/trattazione fissate per i giudizi innanzi il Giudice Ordinario, laddove non già disposte d’ufficio, così come delle attività assimilabili, concernenti conciliazioni, mediazioni, transazioni in sede giudiziale ovvero stragiudiziale. A tal fine sarà cura, altresì, accertarsi, in collaborazione con gli uffici territorialmente competenti dell’Avvocatura dello Stato, delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria in conformità alle misure previste ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza, al fine di salvaguardare, in ogni caso, le esigenze di difesa erariale

 

In allegato il documento completo "7/03/2020 - particolari disposizioni applicative della Direttiva 1/2020"  a fondo pagina

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Diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus - Indicazioni per aziende, uffici e lavoratori

Prefettura 6 marzo 2020#1

Prefettura 6 marzo 2020#2

Prefettura 6 marzo 2020#3

Prefettura 6 marzo 2020#4

Prefettura 6 marzo 2020#5

Prefettura 6 marzo 2020#6

Prefettura 6 marzo 2020#7

  

In allegato il documento completo "6/03/2020 Prefettura di Mantova - Indicazioni per aziende, uffici e lavoratori"  a fondo pagina

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo

In allegato il documento completo "4/03/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"  a fondo pagina

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Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 dal Dirigente Scolastico

 

 

Direttiva#1

Direttiva#2

Direttiva#3

Direttiva#4

Direttiva#5

Direttiva#6

Direttiva#7

Direttiva#8

Direttiva#9

 

Modello A

Modello B

Modello C

Modello D

Allegati

 

In allegato il documento completo "2/03/2020 Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020"  a fondo pagina

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I dieci comportamenti da seguire - Opuscolo del Ministero della Salute

Opuscolo#1

Opuscolo#2

In allegato l'opuscolo completo "1/03/2020 Opuscolo informativo Ministero della Salute"  a fondo pagina

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Possibile sospensione delle attività didattiche 

 

avviso 1.03

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Sospensione dei visiting per i docenti neoassunti

Si informa i docenti neoassunti interessati ai laboratori presso l'Istituto che gli incontri previsti per le date di lunedì 3 marzo e  giovedì 6 marzo sono sospesi e rinviati a data da destinarsi.

Ulteriori comunicazioni verranno date sul sito.

da news:Sospensione dei visiting per i docenti neoassunti

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Rettifica parziale delle ordinanze - Comune di Ostiglia

Rettifica ordinanza#1

Rettifica ordinanza#2

 

 

 

Per scaricare il documento relativo alla palestra di tennis, clicca qui

 

Per scaricare il documento relativo alla palestra del Galilei, clicca qui.

 

Per scaricare l'ordinanza in formato .pdf vai a fondo pagina e clicca su "27/02/2020 Rettifica parziale ordinanze - Comune di Ostiglia"

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Coronavirus, dai viaggi d’istruzione alla didattica a distanza: ecco le misure per la scuola. Azzolina: “Massima collaborazione fra le autorità competenti, noi al fianco della scuola”

Dai viaggi di istruzione, alla didattica a distanza nelle scuole dove le attività sono sospese per l’emergenza sanitaria. È stato firmato ieri sera il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, comprese quelle per il mondo della scuola.

“Stiamo lavorando rapidamente e con grande responsabilità - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. C’è la massima collaborazione fra tutte le autorità coinvolte e le forze sociali, nell’interesse della salute nazionale. Come governo, in collaborazione con i vertici sanitari stiamo seguendo l’evolversi della situazione. La nostra task force è operativa da giorni. Come Ministero saremo al fianco delle scuole per ogni possibile chiarimento e supporto. Le istituzioni sono tutte in campo per i cittadini. Siamo impegnati per fare ciò che occorre. Non servono allarmismi e, soprattutto, non bisogna assolutamente credere alle notizie che girano senza fonte o che non sono verificate. Invito tutti a rifarsi esclusivamente alle fonti ufficiali che hanno tutto l’interesse a informare correttamente i cittadini”.

In particolare, per effetto del provvedimento, sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche. È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro, attraverso la propria task force, per supportare le scuole per la didattica a distanza. Si partirà dalle numerose buone pratiche già messe in campo dalle scuole. E si lavorerà anche con realtà pubbliche e private che collaborano da tempo con il dicastero e che metteranno a disposizione contenuti e supporti digitali.

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Direttiva 1/2020 - Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.l. n°6/2020 

Direttiva 26.02#1

Direttiva 26.02#2

Direttiva 26.02#3

Direttiva 26.02#4

 

Per scaricare la direttiva in formato .pdf vai a fondo pagina e clicca su "25/02/2020 Direttiva 1/2020 -  Presidenza Consiglio dei Ministri"

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Ulteriori misure dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del 25 febbraio 2020

Decreto PCM 2020#1

Decreto PCM 2020#2

Decreto PCM 2020#3

Decreto PCM 2020#4

Decreto PCM 2020#5

 

Per scaricare il decreto in formato .pdf vai a fondo pagina e clicca su "25/02/2020 Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri"

 

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Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione dell’emergenza Covid-19

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di alcuni servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale sia all’estero, nonché la comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 23 febbraio 2020 e le disposizioni già impartite dalla Commissione europea con la nota Ares(2020)619972 del 31/01/2020, si comunica che per le mobilità degli alunni, degli studenti e dello staff che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di “causa di forza maggiore”.

Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di “forza maggiore” relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità.

Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.

 

Da: http://www.indire.it/2020/02/24/indicazioni-dellagenzia-erasmus-indire-per-la-gestione-dellemergenza-covid-19/

 

 

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Chiusura dell'Istituto anche con riferimento al personale ATA

Fino a data da destinarsi e a nuove disposizioni

 

chiusura

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Aggiornamento comunicazione chiusura Istituto

 

Come da ordinanza appena emessa dal Sindaco di Ostiglia,

si conferma la sospensione delle attività didattiche fino a data da destinarsi.

Proseguirà, invece, nella normalità l’attività del personale amministrativo,

dei collaboratori scolastici e degli AT.

 

Ordinanza 2020#1

Ordinanza 2020#2

 

 

25/02/2020 Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri
25/02/2020 Direttiva 1/2020 -  Presidenza Consiglio dei Ministri
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