Particolari disposizioni applicative della Direttiva 1/2020
Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, tutto il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una preziosa capacità di reagire all’emergenza.
Con la direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito un indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Tale indirizzo è stato ulteriormente sviluppato dalla circolare 4 marzo 2020, n. 1 con specifico riferimento alle misure incentivanti il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne haintrodotte di ulteriori, nell’intento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne l’uniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree geografiche di intervento (comuni di cui all’Allegato 1 – cd. “zona rossa”; Regioni e province di cui all’Allegato 2 – cd. “zona gialla”; generalità del territorio nazionale), ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, le misure di cui trattasi sono state ulteriormente confermate “per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”.
Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa. Ogni intervento va dunque rapportato alla necessità di contemperare i predetti principi.
La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delleistituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quantodisposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020.
La presente nota intende evidenziare aspetti concernenti l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, peculiari alle istituzioni scolastiche e offrire un indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario.
Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione eprevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero.
Gli Uffici scolastici regionali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, sono chiamati a prestare il massimo aiuto, collaborazione e supporto ai Dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai neo immessi in ruolo, con priorità alle situazioni di particolare criticità, attivando tutte le forme di ausilio e consulenza possibili. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, rispetto alle richieste di lavoro flessibile inoltrate da dirigenti scolastici, si attengono a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del citato dPCM 4 marzo 2020, nonché alle indicazioni contenute nella Direttiva 25 febbraio 2020, n. 1 e dalla direttiva 4 marzo 2020, n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, valutando attentamente le singole richieste e rapportandole alle necessità delle istituzioni scolastiche e dell’amministrazione medesima.
I dirigenti scolastici hanno peraltro ben compreso la priorità di garantire, nella fase attuale di emergenza, il presidio delle Istituzioni scolastiche, le necessarie ed eventuali interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del corretto andamento dell’istituzione e delle eventuali iniziative volte a facilitare il diritto all’istruzione degli alunni. A questo proposito, un particolare ringraziamento va rivolto ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e a tutto il personale che, nei casi di chiusura delle istituzioni scolastiche, è riuscito ad assicurare, anche attraverso l’uso degli strumenti in remoto, l’espletamento dell’attività amministrativa, andando ben oltre gli obblighi di servizio.
Rimane salva la necessità da parte dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali di autorizzare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nei soli casi di impossibilità oggettiva, da parte dei Dirigenti scolastici, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse siano interessate dai provvedimenti restrittivi di cui all’Art. 1, c. 1, lett. b del dPCM 1° Marzo 2020, ovvero in relazione a particolari problemi di salute.
Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine di avere i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento) integrano la presente nota.
Riunioni degli organi collegiali
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto.
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili.
Amministrazione delle istituzioni scolastiche
Personale scolastico
In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.
Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti:
- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.
Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. È comunque consigliata l’adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità.
Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche
In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali.
Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico
Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola.
In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.
Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche per l’emergenza del Covid-19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi “Future labs”, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatoridigitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi
Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità diintervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.
La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento,contiene:
- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;
- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);
- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.
Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola.
Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it.
Si segnala la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il rischio di contagio.
Tale modalità potrà essere attivata a prescindere da provvedimenti collettivi di sospensione della frequenza, in presenza di certificazione della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà. La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza, appare idonea a consentire l’astensione dalla frequenza e la fruizione della didattica a distanza.
L’Ufficio scolastico regionale competente monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche. Gli esiti del monitoraggio sonofunzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ed i Dipartimenti interessati.
Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici
Per ciò che concerne l’attività di formazione, si richiama l’attenzione sull’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere adottate: “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”; sull’art. 1, comma 2, lettera d) dello stesso decreto legge, che recita: “la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (cfr. sul punto anche l’articolo 1, comma 1, lettera d), del citato dPCM 4 marzo 2020).
Pertanto, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.
Ai fini della realizzazione delle iniziative (convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale e formazione, etc.) rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, si richiama quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del più volte citato dPCM 4 marzo 2020, che dispone che le stesse siano differite a data successiva al termine di efficacia del medesimo decreto (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.
Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che le misure precauzionali sopra descritte debbano intendersi rivolte oltre che alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema diistruzione nazionale, anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici.
Altre attività scolastiche
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti.
Viaggi di istruzione
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità
Prove INVALSI
Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che siano oggetto di ordinanza di chiusura o sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative.
Olimpiadi e gare per gli studenti
È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica.
Iniziative delle Direzioni generali centrali, da realizzare con le scuole
Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, realizzate in collaborazione con altri partner istituzionali, che abbiano in previsione concorsi e premiazioni finali, sono rinviate a date successive al 3 aprile 2020. Le date riprogrammate saranno comunicate alle istituzioni scolastiche interessate.
Adempimenti in merito al contenzioso
Con riferimento, in particolare, alle attività connesse alla difesa erariale da assolversi ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., , valutata l’opportunità in relazione a rischi di contagio per il personale addetto, è necessario porre in essere le iniziative per conseguire il rinvio delle udienze di comparizione/trattazione fissate per i giudizi innanzi il Giudice Ordinario, laddove non già disposte d’ufficio, così come delle attività assimilabili, concernenti conciliazioni, mediazioni, transazioni in sede giudiziale ovvero stragiudiziale. A tal fine sarà cura, altresì, accertarsi, in collaborazione con gli uffici territorialmente competenti dell’Avvocatura dello Stato, delle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria in conformità alle misure previste ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza, al fine di salvaguardare, in ogni caso, le esigenze di difesa erariale