Ordinanza regionale n. 521 Del 04/04/2020
IL PRESIDENTE
VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime
materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale»;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al
quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3
che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio
possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1,
comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia
nazionale;
VISTA:
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante
«Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio
nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n.88 del 1° aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo
decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato
l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11
marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio
regionale, superiore di gran lunga al dato nazionale;
CONSIDERATO, inoltre, che seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano
necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico
regionale (al 3 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata
è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati
nella seconda regione italiana) impone l’adozione sul territorio lombardo di misure
specifiche e più restrittive e comunque adeguate al contesto di riferimento;
RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il
territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad
un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale
differenziata;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti
salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che continuano ad applicarsi nei
termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge e che le altre misure (tra cui le ordinanze regionali),
ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze
n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020 con cui
sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del
contagio da COVID-19 e che tali misure in base a quanto previsto dal citato art. 2,
comma 1 del decreto-legge n. 19/2020 cessano di produrre effetti il 5 aprile 2020;
Ritenuto che i suindicati dati e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio,
impongono di rafforzare le limitazioni soprattutto per quanto attiene ai
comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore
del contagio;
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di
misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela
della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost.
oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n.
112/1998;
DATO ATTO della proposta formulata dalla Regione in data 3 aprile 2020 ai sensi
dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
che risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a
misure restrittive a tutela della salute della popolazione, nelle more dell’adozione
di eventuali provvedimenti statali, anche in accoglimento di quanto proposto;
ORDINA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella
Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure
precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal
contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro
indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale
disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque
essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione
in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate
vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e
comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza
di almeno un metro da ogni altra persona;
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per
le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle
immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o
domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2 Commercio al dettaglio
A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
● Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto
allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
● Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la
modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto
dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti
salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e
quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
● articoli per l'illuminazione,
● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
● ottica e fotografia
è vietata nei giorni festivi e prefestivi;
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base
all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal
precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti
monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso
all’esercizio;
F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei
gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie,
della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del
loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con
invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti
sociali e contattare il proprio medico curante;
G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali
(ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle
categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come
integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della
tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è
accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di
legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti
personali a distanza inferiore a un metro;
H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore
merceologico alimentare che non alimentare.
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi
nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari,
strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
1.4 Altre attività economiche
A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal
D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69
(Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza
gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed
analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di
lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti
servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il
contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono
avvenire esclusivamente previo appuntamento.
a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di
computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni
fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di
elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità,
nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
● interventi urgenti per le abitazioni
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi
e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel
rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla
gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di
personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti),
ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita
nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui
non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore
che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture,
secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020,
un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e
lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono
essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al
blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla
visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la
permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a
prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
1.5 Pubbliche amministrazioni
A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001
resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o
uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di
protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di
rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in
presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di
personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed
assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica
dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali
nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il
personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori,
prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea
con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione
della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla
normativa sulla privacy);
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire
l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale
condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili,
fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il
medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel
disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle
mascherine;
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo
indispensabile;
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici,
con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
del 5 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente
Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,
dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché
quella prevista dall’art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.
3. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla
presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con l’ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l’ordinanza del 28 marzo
2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n.
19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle
ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23
marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
5. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs.
152/2006.
6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
al Ministro della salute.
8. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA