ORDINANZA N. 596 Del 13/08/2020


ORDINANZA N. 596 Del 13/08/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

 

IL PRESIDENTE

 

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con

modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami

di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2020 n. 41;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione in data 9 agosto 2020

in merito all’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020, che

riconoscono e riconfermano la competenza regionale in merito alla

determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di

anticipare o posticipare l’avvio delle lezioni per la scuola dell’infanzia rispetto a

quanto previsto dalla predetta ordinanza ministeriale;

CONSIDERATO che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via

generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali e che pertanto è

opportuno riproporre la previsione, già contenuta per operatori e frequentatori dei

centri estivi nell’Allegato 8 al DPCM del 7 agosto 2020, circa la rilevazione

temperatura corporea per minori, accompagnatori e personale dei servizi

educativi e delle scuole dell’infanzia, ancorché sotto forma di forte

raccomandazione;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella

Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di

emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25

marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 198

dell’8 agosto 2020) ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle

attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

VISTO l’allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le “Linee

guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”

approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province

autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con

riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda

attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla

persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli

archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

RITENUTO di recepire il predetto aggiornamento delle Linee guida, mediante la

modifica di quanto previsto dall’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida

anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n.

33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto

«Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al

passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del

7 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

 

ORDINA

 

Art. 1 (Data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia)

E’ revocata la disposizione di cui all’articolo 1, lett. d) dell’Ordinanza n. 594 del 6

agosto 2020 e, per l’effetto, si applica per l’anno scolastico 2020/2021 quanto già

previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 3318/2012 e, di conseguenza,

come da nota congiunta della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia dell’8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata

al 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli

ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale,

con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

 

Art. 2 (Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia

e nelle scuole dell’infanzia)

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del

personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei

bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole

dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il

genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il

genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico

curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del

genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di

febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 dell’ordinanza n.

590 del 31 luglio 2020.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero

manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore,

congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la

famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di

medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il

MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia,

provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio

educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche

all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a

seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune

indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o

minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad

avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

 

Art. 3 (Modifica dell’OPGR n. 590 del 31 luglio 2020)

All’ ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla scheda “Ristorazione” è aggiunta la seguente previsione: “Sono consentite

le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile

garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da

gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di

utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di

gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori

dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è

consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi

mazzi.”

- alla scheda “Attività ricettive”, quanto previsto per gli ambienti altamente

caldo-umidi e saune è così modificato:

“Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà

essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle

camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia

garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e

temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;

dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata

alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno

evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e

disinfezione prima di ogni turno.”

- alle schede “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri

benessere”, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è

così modificato:

“Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla

sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante

prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e

disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo

della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere

sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna

con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a

ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la

sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”

- l’ultimo punto della scheda “Musei, archivi e biblioteche” è così modificato:

“Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie,

non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per

gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo

il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle

biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal

prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto

non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa

igienizzazione delle mani.”

 

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente

ordinanza e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto

2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,

secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro

dell’Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19

 

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

 

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