ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020


ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI.

 

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente

abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,

comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con

modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami

di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2020 n. 41;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020 n. 77;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di

emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25

marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

RICHIAMATO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, a norma

dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che

prevede che lo Stato eserciti una generale funzione di indirizzo, programmazione

e coordinamento dell’intero Sistema integrato ed affida alle Regioni la definizione

degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3 (art. 6) mentre tali

competenze per le scuole dell’infanzia (statali e non statali) sono riservate allo

Stato, (legge 53/2003 e legge 62/2000);

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il

“Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

VISTA l’Ordinanza, emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;

DATO ATTO che per quanto riguarda i rapporti numerici educatore/ bambino

nella scuola per l’infanzia si fa riferimento alla normativa nazionale e in

particolare al DPR 81 del 2009,

 

ORDINA

 

Art. 1 (Ripresa delle attività dei servizi educativi)

a. che le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano

riprendere a partire dal 1° settembre 2020, nel rispetto degli indirizzi

contenuti nel “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato

con decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020. È facoltà dei

soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze

manifestate dalle famiglie, l’individuazione della data di effettiva riapertura

del servizio;

 

b. che il rapporto numerico personale/bambini e, più in generale, le modalità

organizzative delle strutture, si intendano confermati secondo i vigenti

provvedimenti regionali, più precisamente:

- per gli asili nido, DGR n. 2929/2020;

- per i micronidi, i nidi famiglia e i centri prima infanzia, DGR n.

20588/2005;

- per i requisiti di accreditamento adottati dai comuni DGR n.

20943/2005;

 

c. che gli enti gestori pubblici e privati e le famiglie sottoscrivano il “Patto di

corresponsabilità” (allegato A), strumento di condivisione delle misure

organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

 

d. che le lezioni dell’anno scolastico 2020/202, per le scuole dell’infanzia,

abbiano inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 conformemente a

quanto stabilito nell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 23 luglio 2020.

 

Art. 2 (Disposizioni finali)

a. Gli effetti della presente ordinanza sono limitati all’anno scolastico

2020/2021.

 

b. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,

secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

 

c. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro

dell’Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine

dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

 

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

 

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