ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020
ORDINANZA N. 594 Del 06/08/2020
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI.
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020 n. 41;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020 n. 77;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di
emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25
marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
RICHIAMATO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che
prevede che lo Stato eserciti una generale funzione di indirizzo, programmazione
e coordinamento dell’intero Sistema integrato ed affida alle Regioni la definizione
degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3 (art. 6) mentre tali
competenze per le scuole dell’infanzia (statali e non statali) sono riservate allo
Stato, (legge 53/2003 e legge 62/2000);
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il
“Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
VISTA l’Ordinanza, emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;
DATO ATTO che per quanto riguarda i rapporti numerici educatore/ bambino
nella scuola per l’infanzia si fa riferimento alla normativa nazionale e in
particolare al DPR 81 del 2009,
ORDINA
Art. 1 (Ripresa delle attività dei servizi educativi)
a. che le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano
riprendere a partire dal 1° settembre 2020, nel rispetto degli indirizzi
contenuti nel “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato
con decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020. È facoltà dei
soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze
manifestate dalle famiglie, l’individuazione della data di effettiva riapertura
del servizio;
b. che il rapporto numerico personale/bambini e, più in generale, le modalità
organizzative delle strutture, si intendano confermati secondo i vigenti
provvedimenti regionali, più precisamente:
- per gli asili nido, DGR n. 2929/2020;
- per i micronidi, i nidi famiglia e i centri prima infanzia, DGR n.
20588/2005;
- per i requisiti di accreditamento adottati dai comuni DGR n.
20943/2005;
c. che gli enti gestori pubblici e privati e le famiglie sottoscrivano il “Patto di
corresponsabilità” (allegato A), strumento di condivisione delle misure
organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
d. che le lezioni dell’anno scolastico 2020/202, per le scuole dell’infanzia,
abbiano inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 conformemente a
quanto stabilito nell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 23 luglio 2020.
Art. 2 (Disposizioni finali)
a. Gli effetti della presente ordinanza sono limitati all’anno scolastico
2020/2021.
b. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
c. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro
dell’Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA