IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi
nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo' disporre
la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e
alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali;
Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui
all'allegato 1 del medesimo decreto puo' essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di
quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo
2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della
salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata
fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d)
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi' le
sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a
far data dal 4 aprile 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 1° aprile 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579
Link al Decreto in Gazzetta Ufficiale